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Le riduzioni di salario ai frontalieri sono illegali

30 gennaio 2015 – 18:29Un Commento

Il rafforzamento del franco ha moltiplicato i casi in cui ai dipendenti frontalieri di ditte ticinesi viene proposta, e spesso anche imposta, una riduzione di salario. L’ultimo caso è quello del Gruppo Fabbri (Svizzera) SA, che ai dipendenti frontalieri della Plastar SA di Muzzano ha proposto una riduzione del salario del 15% e ai residenti del 5%.

Denunciando questa pratica sul sito denunciamoli.ch, creato dal sindacato Unia per informare sulle aziende che praticano il dumping salariale, UNIA sottolinea come con questa decisione, la Plastar SA, che appartiene al gruppo Fabbri, violi una serie di leggi e contratti. In primo luogo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP). Infatti, l’articolo 2 di tale accordo e l’articolo 9, capoverso 1 dell’Allegato 1.

Quest’ultimo riferimento giuridico stabilisce che «Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sulterritorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamentodiverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quantoriguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione,licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato».

Nessuna ragione economica, come per esempio le variazioni del corso di cambio, può giustificare tali discriminazione. L’accordo della Plastar è dunque illecito in quanto in quanto le disposizioni dell’accordo sulla libera circolazione sono state violate. Naturalmente, tutto ciò non sembra importare alla direzione della Plastar SA… Questo articolo mira a ridurre la messa in concorrenza fra lavoratori residente e lavoratori frontalieri. Vuole quindi essere un freno alla sostituzione do forza lavoro frontaliera a “buon mercato” con forza lavoro residente.

È palese, afferma il sindacato, che la scelta della Plastar SA opera nel senso inverso. Infatti, perché la ditta dovrebbe tenere dei lavoratori residente quando può avvalersi di lavori frontalieri che le costano il 10% in meno? La Plastar Sa ha dato così una dimensione estremamente concreta del processo di dumping salariale, ossia spingere al ribasso i livelli salariali.

Ma la Plastar SA, come altre imprese, ha pure calpestato il Codice delle obbligazioni, più precisamente l’articolo 324, il quale vieta di ripercuotere il rischio d’impresa sul personale. Si tratta di una disposizione imperativa che non può essere modificata né attraverso un contratto di lavoro individuale, né attraverso un CCL. È ciò che giustamente succede quando il corso del cambio può peggiorare le prospettive economiche di un’impresa.

Il padrone deve assumere in anticipo gli effetti delle fluttuazioni del cambio che fanno parte del rischio d’impresa. È il datore di lavoro che deve sopportare il rischio d’impresa. Non ha il diritto di trasferire questo rischio sulle spalle dei lavoratori. Al contrario degli azionisti, i lavoratori non partecipano ai guadagni dell’impresa. Non devono perciò neppure il rischio d’impresa. Anche in questo caso, la Plastar Sa scarica bellamente tutti i costi sul personale, infrangendo la legge.

Red./Comunicato

 

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Un Commento »

  • Mario scrive:

    Il datore di lavoro di questi dipendenti è “Gruppo Fabbri (Svizzera) SA” (non Plastar SA, come più volte ribadito nell’articolo, già radiata dal registro di commercio svizzero nel 2007).

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