Home » Economia

IVA svizzera: pagheranno anche le ditte straniere

7 giugno 2014 – 08:48Nessun Commento

Palazzo federale

Il governo svizzero intende rivedere la legge sull’IVA in modo da assoggettare le imprese straniere che vendono prestazioni in Svizzera al pari di quelle svizzere, non appena la loro cifra d’affari annua realizzata a livello mondiale supera i 100 000 franchi.

Oggi questo limite si riferisce soltanto alle cifre d’affari realizzate in territorio svizzero, procurando svantaggi concorrenziali alle imprese svizzere. Inoltre, il superamento del limite di cifra d’affari in Svizzera delle imprese estere è estremamente difficile da provare. Per un’ulteriore riduzione di svantaggi concorrenziali imputabili all’IVA, in futuro i piccoli invii dall’estero dovranno essere assoggettati all’IVA a partire da una cifra d’affari di 100 000 franchi.

Attualmente, le piccole spedizioni dall’estero il cui ammontare dell’imposta non supera i cinque franchi possono essere recapitate al cliente svizzero senza IVA. Per i libri, ad esempio, ciò significa che fino a una fattura di 200 CHF l’IVA non è dovuta. La spedizione di libri all’interno della Svizzera è invece soggetta all’imposta. Inoltre, la revisione parziale dovrà reintrodurre l’imposizione dei margini per gli oggetti d’arte. L’imposizione dei margini impedisce che, in caso di rivendita di oggetti d’arte, vengano dedotte imposte precedenti che non sono mai confluite come imposte nelle Casse federali.

Dall’entrata in vigore della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto il 1° giugno 2010, agli oggetti d’arte, ai pezzi da collezione e alle antichità si applica la deduzione dell’imposta precedente fittizia. Quest’ultima permette la deduzione di un’imposta precedente, nonostante gli oggetti d’arte, al momento della loro immissione sul mercato, spesso non sono gravati dall’IVA, in quanto sono stati prodotti prima dell’introduzione dell’IVA o l’artista li ha venduti quali prestazioni escluse dall’imposta. Per quanto riguarda l’imposizione dei margini la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita è determinante per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto.

Sottoposta all’IVA anche la locazione di parcheggi

Attualmente le collettività pubbliche sono assoggettate all’IVA se realizzano una cifra d’affari di almeno 25 000 franchi proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche oppure se nel complesso la cifra d’affari supera i 100 000 franchi provenienti da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche. Due limiti di cifra d’affari comportano dispendi amministrativi supplementari. Per questo motivo il limite di 25 000 franchi viene abrogato. Inoltre, l’eccezione fiscale per le prestazioni tra collettività pubbliche viene estesa. La collaborazione tra collettività pubbliche non è dunque più ostacolata dall’imposta sul valore aggiunto.

Quale novità, anche la locazione di qualsiasi tipo di parcheggio sarà sottoposta all’IVA. Al momento la locazione di parcheggi di aree destinate all’uso comune è esclusa dall’IVA. La questione di delimitazione dei parcheggi che rientrano in questa categoria è sempre stata oggetto di controversie giuridiche con riscossioni anticipate d’imposta a volte onerose. La nuova regolamentazione dovrebbe semplificare questo punto. Le ripercussioni finanziarie sulle collettività pubbliche di questa modifica dipenderanno da come queste ultime potranno trasferire l’imposta sul valore aggiunto agli utenti dei parcheggi.

Red./Comunicato

 

Articoli correlati:

  1. È caccia alle ditte che vogliono lasciare la Svizzera
  2. Salari in euro: denunciate altre due ditte ticinesi
  3. Attività indipendente e partita IVA svizzera
  4. Esenzione IVA di ditte straniere, giro di vite da Berna
  5. Sequestrati 5 milioni di euro per evasione IVA
  6. Svizzera: Iva anche sulle forniture degli artigiani italiani
  7. IVA e discriminazione degli artigiani svizzeri
  8. Iva svizzera evasa legalmente dagli artigiani esteri
  9. Cauzione obbligatoria per le ditte estere che lavorano in Svizzera
  10. Iva sulle esportazioni dalla Svizzera verso l’Italia

 

Scrivi un commento!

Inserisci il tuo commento qui sotto, oppure esegui un trackback dal tuo sito. Puoi anche iscriverti a questi commenti via RSS.

Sii gentile e conciso. Resta in argomento. Niente spam.

Puoi usare questi tag:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Questo sito supporta i Gravatar. Per ottenere il tuo gravatar personale (Globally Recognized Avatar) registrati su Gravatar.