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Svizzera: ordinanza per le abitazioni secondarie

22 agosto 2012 – 16:52Nessun Commento

Dopo l’approvazione, da parte del popolo svizzero, dell’iniziativa che limita al 20% la quota di abitazioni secondarie ammessa per comune, il governo di Berna ha adottato una ordinanza per disciplinare i problemi più urgenti, in attesa di una legge definitiva.

Nel testo di legge il governo cerca di conciliare la situazione acquisita con le richieste dell’iniziativa. Il risultato contempla una serie di eccezioni che ha già suscitato le proteste dei fautori dell’iniziativa. Criticato anche il fatto che l’ordinanza entrerà in vigore solo nel 2013. Soddisfatti invece gli albergatori e i comuni di montagna, dove si concentra la maggior parte delle abitazioni secondarie.

L’ordinanza prevede che nei comuni in cui la quota di abitazioni secondarie ha già superato il venti per cento non possa più venir autorizzata la costruzione di questo tipo di abitazione, a meno di vincolare la licenza di costruzione alla condizione di creare “letti caldi”. Ciò presuppone che le abitazioni non siano strutturate e arredate individualmente e che vengano messe durevolmente a disposizione di clienti alle usuali condizioni di mercato ed esclusivamente per soggiorni di breve durata.

Tali locazioni dovranno avvenire nel quadro di forme di alloggio strutturate oppure essere offerte da proprietari che vivono nello stesso edificio. In un allegato all’ordinanza sono elencati tutti i Comuni che rientrano nel suo campo di applicazione.

Il governo ha deciso che eventuali limitazioni riguardanti le abitazioni costruite o autorizzate prima dell’accoglimento dell’iniziativa richiederebbero una base legale, perché inciderebbero sulla garanzia della proprietà, che è protetta dalla Costituzione.

Rimangono pertanto possibili i cambiamenti di destinazione di abitazioni esistenti anche in Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al venti per cento. L’ordinanza stabilisce che un cambiamento di destinazione è giustificato quando è in relazione a un trasferimento di domicilio o di stato civile, a un’eredità, oppure quando avviene nell’interesse della protezione di un abitato.

L’ordinanza vieta tuttavia esplicitamente cambiamenti di destinazione abusivi di abitazioni esistenti come, per esempio, la vendita come abitazione secondaria di un’abitazione primaria, se ciò comporta la realizzazione di una nuova costruzione destinata a compensare la corrispondente riduzione di spazio abitativo. Se un edificio abitativo viene trasformato in un complesso di abitazioni secondarie e se, così facendo, il numero di abitazioni aumenta, ciò equivale a costruire nuove abitazioni secondarie, cosa che le autorità possono permettere solo in casi eccezionali.

A titolo eccezionale e nel rispetto di severi requisiti, l’ordinanza consente di trasformare immobili alberghieri esistenti in abitazioni secondarie non sfruttate a scopi turistici qualificati. Ciò presuppone che tali immobili siano stati costruiti originariamente come strutture alberghiere e siano stati sfruttati come tali per un periodo minimo di 25 anni. Inoltre, una perizia indipendente deve dimostrare che in futuro la struttura alberghiera non potrà più essere sfruttata in modo redditizio. La possibilità di un cambiamento di destinazione di strutture alberghiere esistenti è importante sotto il profilo delle politica economica e del turismo in quanto garantisce che, nel settore alberghiero, possa proseguire un sensato processo di mutamento strutturale.

Una risposta anche al problema dei rustici

L’ordinanza disciplina anche il cambiamento di destinazione di edifici quali rustici e maggenghi, utilizzati in passato a scopo agricolo. Nei comuni con una quota di abitazioni secondarie superiori al venti per cento, tali costruzioni possono essere destinate a un altro scopo se esistevano già prima dell’11 marzo 2012.

Infine, l’ordinanza regola il trattamento da riservare ai cosiddetti piano regolatori speciali, necessari per i grandi progetti edilizi che hanno un impatto considerevole sullo sviluppo degli insediamenti. Le costruzioni pianificate sulla base di un simile piano regolatore speciale devono poter essere realizzate anche se l’11 marzo 2012 non era ancora stata rilasciata l’autorizzazione edilizia. Ciò a condizione che il piano regolatore speciale sia stato approvato prima della votazione sulle abitazioni secondarie e presenti un grado di dettaglio corrispondente a quello di un’autorizzazione edilizia. L’ordinanza entrerà in vigore il 1. gennaio 2012.

Red./Comunicato

 

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