Lavorare a Milano con un contratto svizzero
Sto per accettare un’offerta di lavoro da parte di un’azienda svizzera con sede in Canton Ticino.
Io sono residente a Milano e svolgerò le attività lavorative sempre a Milano (lavoro di consulenza presso cliente italiano dell’azienda svizzera)
Il contratto di lavoro che mi hanno proposto è un contratto svizzero a tempo indeterminato con trattenute fiscali alla fonte.
Ulteriori info: non sarei frontaliere (non mi recherei mai in territorio svizzero), non ho alcun tipo di permesso.
Vorrei capire se e come dichiarare anche all’Italia il reddito percepito e come calcolare la porzione di tasse che dovrei corrispondere all’Italia a partire dal Lordo Annuo definito nel contratto svizzero.
Da un punto di vista fiscale italiano occorre tenere ben presente due situazioni:
1) l’aspetto fiscale per il dipendente
2) l’aspetto fiscale italiano della società svizzera.
Per il DIPENDENTE non frontaliero si applicano le norme della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione n. 0.672.945.41).
Questa convenzione rappresenta un punto fermo di riferimento anche per la normativa fiscale italiana in tema di doppie imposizioni.
L’ Art. 15. prevede che “1) Salve le disposizioni degli articoli 16,18, e 19, i salari , gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto n detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.”
Il punto 2, sempre dell’art. 15, enuncia il principio della imponibilità in uno Stato in base ai giorni di soggiorno nell’altro Stato; tuttavia questa parte dell’articolo 15 sembra non riguardare i nostri lettori in quanto essi svolgono la loro attività lavorativa a Milano.
Del resto anche le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, per la compilazione del modello Unico P.F., stabiliscono in merito ai redditi di lavoro dipendente:
” Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tale redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito di imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.”
Da tutto quanto sopra appare evidente che i nostri lettori, assunti con contratto svizzero in Svizzera, con sede di lavoro esclusivamente in Italia, dovranno pagare le imposte sul reddito di lavoro dipendente in Italia; pertanto non dovranno essere assoggettati ad imposte in Svizzera e, quand’anche lo fossero, sarà compito loro richiedere alle autorità svizzere il rimborso di quanto pagato/detratto erroneamente.
Riepilogando:
- Società Svizzera assume in Svizzera un dipendente italiano
- Luogo di lavoro per il dipendente: Milano ( Italia )
- Contribuzione previdenziale: presso enti previdenziali svizzeri
- Imposte sul reddito di lavoro ( IRPEF ) : pagata in Italia.
La situazione descritta potrebbe avere delle conseguenze anche per la SOCIETA’ SVIZZERA. E’ infatti possibile che la società svizzera possa andare incontro a dei problemi problemi fiscali inerenti alla stabile organizzazione. con conseguente imposizione delle imposte dirette sulle società ( IRES / IRAP ).
Ancor più rischiosa parrebbe la situazione in cui il dipendente debba lavorare presso la sede in Milano del cliente della società svizzera.In questa seconda parte si potrebbe ravvisare la stabile organizzazione della società svizzera presso il cliente italiano. E’ un argomento che deve essere giustamente trattato con molta attenzione.
Io suggerirei un comportamento per la società svizzera che potrebbe essere di aiuto: vale a dire la propria identificazione fiscale in Italia mediante la nomina del rappresentante fiscale.
Con tale identificazione la società svizzera rimane sempre una società soggetto passivo non residente (Extra UE) non deve pagare IRES ne IRAP ma potrebbe assume in Italia con contratto italiano il proprio dipendente e assoggettare lo stipendio sia all’IRPEF che all’INPS con il beneficio, per questi, di poter continuare a pagare i contributi presso l’Ente al quale fino ad ora ha probabilmente versato i propri contributi.
Inoltre per la società svizzera che opera in Italia, tramite il proprio rappresentante fiscale, ci sono pure delle opportunità circa le importazione di beni senza il pagamento dell’IVA.
(Ringraziamo per i suggerimenti lo Studio Fiscale Rizzi, Viale Giovanni Suzzani 18, 20162 Milano, Tel +39 – 02 66 111 827, studiorizzigiorgio@virgilio.it )
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Ho una situazione molto simile: datore di lavoro in Svizzera e clienti a Milano. Solo che non ho un contratto, ma svolgo consulenza rilasciando fattura da parte della società svizzera, la quale mi trattiene un 17% di tasse.
Che devo fare per essere in regola col fisco italiano?
Abbiamo modificato la nostra risposta precedente. In breve, per esser in regola con il fisco italiano deve dichiarare il reddito mediante il modello Unico. Quanto alle tasse prelevate in Svizzera, pensiamo che il 17% sia un po’ tanto. Probabilmente in questa cifra sono compresi anche i contributi. Per quel che riguarda l’imposta alla fonte deve chiedere il rimborso.
Ho una situazione simile, cliente in italia datore di lavoro in Svizzera, contratto a tempo indeterminato, ho un figlio a carico al 100% e mia moglie lavora in italia a progetto, vorrei sapere se ho la possibilità di richiedere assegni familiari per figlio a carico. Inoltre per la dichiarazione dei redditi devo fare un credito d’imposta per quello versato in Svizzera?
@ Francesco: per quel che riguarda la sua situazione fiscale in Italia vale quello che diciamo sopra: se lei lavora in Italia, è un soggetto fiscale italiano e dal suo salario non dovrebbe venir prelevata l’imposta alla fonte. Se le viene prelevata l’imposta alla fonte vuol dire che la sua ditta ha chiesto per lei un permesso di lavoro come frontaliero, che però non rispecchia la sua situazione reale. Se fosse un vero e proprio frontaliero, e quindi lavorasse in Svizzera, l’imposta alla fonte costituirebbe un credito d’imposta da detrarre dall’aliquota dovuta al fisco italiano (vedi: http://www.infoinsubria.com/2011/12/quante-tasse-paga-un-frontaliero-fuori-zona/).
Per quel che riguarda gli assegni familiari: un frontaliero vero e proprio ha diritto agli assegni familiari (vedi: http://www.infoinsubria.com/2012/07/frontalieri-e-assegni-familiari/).
Buona Sera, vorrei sapere con contratto determinato spitulato da una agenzia svizzera e sede di lavoro in sardegna quali sono i termini di preavviso per lasciare il posto di lavoro e a chi mi devo rivolgere per capire se il mio contratto è regolare in ogni sua forma.grazie
@ Angelo: I termini di preavviso sono quelli stabiliti dal contratto. Il contratto a tempo determinato scade alla scadenza. Se continua tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, è considerato di durata indeterminata.
Per il contratto a tempo indeterminato, il Codice delle obbligazioni (http://www.admin.ch/ch/i/rs/220/index2.html#id-2-10) prevede:
- durante il periodo di prova (primo mese): 7 giorni;
- durante il primo anno, disdetta per la fine del mese con preavviso di un mese;
- durante il secondo anno, didetta per la fine del mese con preavviso di due mesi;
- in seguito, disdetta per la fine del mese con preavviso di tre mesi.
Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio.
Per verficare la regolarità del contratto può rivolgersi all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (http://www4.ti.ch/?id=10218), a un patronato o a un sindacato.
buongiorno
per favore
citadina rumena , habito a milano, e ho una proposta di lavorare con contratto uk come collaboratore. come mi devo regolarizzare con fisco italiano o rumeno? e si dovrai farre 730 in italia qualle sarebbe le tasse? procentualita? grazie
ho una situazione molto simile a quella esposta a parte per il fatto che l’azienda partner con cui sto per stipulare il contratto ha sede legale e svolge la propria attività in Angola.
la mia attività verrà svolta prettamente dall’Italia.
Quale dovrà essere il mio comportamento da un punto di vista fiscale nei confronti dello stato italiano?
grazie della disponibilità
una ditta svizzera assume con contratto svizzero lavoratore italiano presso la sede di Milano…..la ditta paga i contributi previdenziali all’italiano secondo la territorialità italiana o svizzera?? normativa di riferimento che possa spiegarmi il tutto??grazie ciao
Buonasera, propongo il quesito che segue. Una società svizzera intende assumere con contratto di lavoro svizzero a tempo indeterminato un cittadino italiano, residente in Italia, affinchè svolga la propria attività in ambito radiotelevisivo nel territorio italiano. La società svizzera non intende stabilirsi in Italia in alcuna maniera, ed il prodotto del lavoro del dipendente italiano non verrebbe venduto in Italia bensì goduto unicamente all’estero. Dal punto di vista fiscale e previdenziale come si deve comportare la società svizzera per assumere il lavoratore italiano e non incorrere nel rischio della stabile organizzazione ? Dal punto di vista fiscale e previdenziale quale trattamento sarebbe riservato al dipendente italiano ?
Grazie
@ Paolo: Se il suo luogo di lavoro è l’Italia le imposte sul reddito andranno pagate in Italia. Toccherà a lei dichiarare i sui redditi con il modello Unico.
@ Maria: I contributi previdenziali vengono pagati secondo le normative del paese in cui viene svolta l’attività lavorativa. Vedi anche:
http://www.infoinsubria.com/2012/12/i-lavoratori-dipendenti-pagano-i-contributi-dove-lavorano/#more-28976
@ Stefano: Visto che non ha sedi in Italia la ditta svizzera non è tenuta ad effettuare la trattenuta d’imposta italiana: sarà il dipendente italiano a dichiarare i redditi mediante il modello Unico. La ditta svizzera deve però garantire il versamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana all’INPS attraverso la nomina di un rappresentante previdenziale, che dovrà occuparsi anche di tenere il Libro Unico e di redigere tutti i documenti necessari inerenti il rapporto di lavoro (es: CUD).
Salve, ho dei quesiti da porvi.
Una società assume un lavoratore a tempo indeterminato in ticino (frontaliero con permesso).Il lavoro può essere svolto in Ticino o in Lombardia o in altre sedi, ma il contratto è stipulato in CH.
Il suo contratto gli da diritto ad assenze per malattia o è necessaria un’assicurazione medica,oltre a quella gia pagata dal datore di lavoro?
Inoltre se dovesse perdere il lavoro, potrà godere di amortizzatori sociali (disoccupazione) dall’Italia o dalla Svizzera?
grazie
@ michele: attenzione, se il lavoro viene svolto in Italia, il reddito potrebbe essere imponibile in Italia. In caso di malattia si ha diritto a una indennità per perdita di salario. La legge (Codice delle obbligazioni) prevede un minimo che dipende dalla durata del rapporto di lavoro (Scala bernese: 1 anno: 21 giorni, 2 anni: 28 giorni, ecc.). Il contratto di lavoro può naturalmente prevedere anche soluzioni più favorevoli. In caso di disoccupazione, il frontaliere fa capo all’INPS in Italia. Vedi: http://www.infoinsubria.com/2011/05/frontalieri-e-indennita-di-disoccupazione-2/
Ho letto l’articolo “Lavorare a Milano con un contratto svizzero” ed avrei un tema simile anche se la residenza rimarrebbe in Italia (con moglie e figli) mentre il lavoro sarebbe a livello internazionale (viaggi estero per 120-150gg/anno + visite alla casa madre svizzera)
Vorrei sapere come poter procedere per fare la scelta migliore, dato che non ho ancora firmato il contratto: cassa malattia ed irpef in Italia mentre, pensione in Svizzera per esempio
Ringrazio e saluto
@ Pino: concordiamo con le sue scelte. Come frontaliere può rimanere affiliato al sistema sanitario italiano. L’IRPEF, se non è un frontaliere fiscale, la deve versare in Italia facendo valere la franchgia per lavoro all’estero e quanto prelevato dal fisco svizzero. Dal salario svizzero le verranno dedotti i contributo per la pensione di base svizzera (AVS) e per il fondo di previdenza (II pilastro).
Buongiorno
Caso medesimo: assunto da azienda svizzera per lavorare prettamente a livello europeo (quindi diversi paesi UE) immagino sotto i 183gg. Devo quindi detrarre già le tasse pagate in svizzera e pagare la differenza all’Agenzia delle Entrate con UNICO? Se l’azienda paga la previdenza in Svizzera è possibile ricongiungere con INPS? Cosa succede con IRPEF regionale e Comunale?
Vi è un modo di modulare il reddito (es: pagare bonus od altri benefits) per pagare meno irpef in italia?
la domanda è lunga e vi ringrazio anticipatamente per la vostra consulenza
saluti