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Residenza in Ticino, moglie in Italia

25 aprile 2012 – 11:1225 Commenti

Siamo un coppia da poco sposata. Io sono italiano, risiedo in Svizzera (permesso B) dove lavoro. Sono iscritto all’Aire, non ho proprietà in Italia. Mia moglie risiede e lavora in Italia fuori dalla zona di 20 km dal confine. Devo dichiarare al fisco italiano i redditi da lavoro dipendente realizzati in Svizzera?

I redditi realizzati in Svizzera non vanno dichiarati al fisco italiano: in quanto residente, fiscalmente lei è soggetto al fisco svizzero. Come titolare di un permesso B, se il suo salario è inferiore a Fr. 120′000.- all’anno verrà tassato alla fonte.

Il fatto che sua moglie risieda in Italia, e che quindi lei abbia mantenuto un centro di vita di relazione in Italia, potrebbe però portare il fisco italiano a rifiutare di considerarla residente fiscale estero. L’eventualità non può essere completamente esclusa. Ci potrebbe essere p. es. una verifica sugli iscritti all’Aire, oppure la curiosità dei funzionari potrebbe nascere in seguito agli elementi raccolti durante un controllo in dogana

In caso di un accertamento lei avrebbe l’opportunità di portare elementi a riprova del fatto che lei risiede effettivamente in Svizzera (contratto d’affitto, fatture gas, elettricità, ecc.), e soprattutto che vi si trova per lavoro. Difficile valutare l’eventualità di un accertamento. In Italia (a differenza della Svizzera) fra moglie e marito non si crea un legame fiscale, e non c’è l’obbligo di residenza comune. Inoltre non c’è scambio di informazioni fra il fisco svizzero e quello italiano.

Qui vengono citate alcune sentenze della Corte di cassazione in merito alla problematica: vwww.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/italia-le-operazioni-con-lestero-e-la-residenza-delle-persone-fisiche-6

 

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25 Commenti »

  • [...] alternativa, che però non mette al riparo dall’eventualità di un’accertamento, potrebbe essere quella di trovare un alloggio in Svizzera dove risiedere in settimana per poi [...]

  • Marcello scrive:

    Buongioro, ho letto i diversi articoli su lavoro in ticino e tasse in italia. Si parla spesso della necesita di risiedere all’ estero per 183gg per dimostrare la reale residenza in Svizzera. Leggevo pero in un articolo Sole24Ore del 2011 che per gli accordi Italia-Svizzera non era necessaria questa permanenza oltre la metà anno solare. Se in un anno uno riesede 2 mesi in Svizzera per quei 2 mesi non ha reddito imponibile in italia.

  • infoinsubria scrive:

    Da quel che ci risulta non ci sono eccezioni per gli italiani residenti in Svizzera. Anzi: essendo la Svizzera un paese considerato dall’Italia un paradiso fiscale, potrebbe perfino dover dimostrare lei di non essere residente in Italia. Per esser considerato un non soggetto fiscale italiano deve risiedere in Svizzera per almeno la metà del periodo d’imposta (cioè 183 gg dell’anno solare), ed essere iscritto all’AIRE (l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero). In questo caso cadrebbe sia la necessità di fare la dichiarazione, sia di tassare il reddito in Italia.

  • Michele scrive:

    Non capisco perchè nella risposta non si fa menzione dell’accordo contro la doppia imposizione.

    Vorrei capire esattamente se e come viene dichiarata la retribuzione di un reddito da lavoro dipendente prestato all’estero (Svizzera) per un periodo superiore ai 183 giorni quando si è alle dipendenze di una società interamente straniera, senza distacco o trasferimento. Ad esempio, io risiedo a Milano, lavoro a Zurigo e ritorno solo il fine settimana in Italia dove ho casa e moglie.

    Da varie parti mi sembra di aver letto che prevale la convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Svizzera.

    L’art. 15, comma 1 di detta convenzione cita quanto segue:

    “1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
    analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente
    sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato
    contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
    questo altro Stato.”

    Da profano mi sembra di capire che se una persona lavora come dipendente a tempo pieno in Svizzera con queste condizioni:
    - lavora per una organizzazione che ha base stabile in Svizzera;
    - il datore di lavoro è residente in Svizzera;
    - risiede in territorio svizzero più di 183 giorni l’anno (ad esempio rientra solo il fine settimana in Italia e possiede un permesso B o C);

    è soggetto a imposte solamente in Svizzera per il reddito di lavoro dipendente lì prodotto.

    E’ corretta questa mia interpretazione? Se non corretta, quale norma o legge è in deroga a questa convenzione?

    Grazie.

  • infoinsubria scrive:

    @ Michele: L’articolo che lei cita si riferisce ai residenti all’estero. Per essere considerato “residente all’estero” o viceversa “non residente in Italia” occorre soggiornare nello Stato estero per più di 183 giorni all’anno, essere iscritti nell’anagrafe delle persone non residenti (AIRE), e non avere affari e interessi in Italia (vedi: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/ ).
    In pratica il non residente dovrebbe materialmente trasferire la propria residenza all’estero, cancellarsi dalle liste comunali italiane dei residenti ed iscriversi all’AIRE, e se vuole proprio essere tranquillo portarsi con sè anche la famiglia. In questo caso il reddito viene imposto solo nello Stato estero. In caso contrario viene considerato dall’Agenzia delle entrate un residente fiscale italiano e deve dichiarare il suo reddito in Italia. Come visto in casi precedenti, sulla permanenza della famiglia in Italia ci può essere un certo margine di interpretazione. Il domicilio del datore di lavoro e i permessi di soggiorno concessi da Stati esteri non hanno nessuna influenza sugli aspetti fiscali.

  • Michele scrive:

    La Convenzione contro la doppia imposizione, all’art. 15 parla di residenti in uno stato contraente (es. Italia) che prestino la loro attività in un altro stato contraente (Svizzera).

    Non mi sembra si parla di residenti all’estero ma esattamente dei casi in cui un cittadino residente in uno stato presta la propria attività lavorativa in un altro stato.

    In linea di massima mi sembra che per il lavoro dipendente abbia prevalenza la parità di trattamento e quindi il reddito da lavoro dipendente è tassato solo dove è prodotto.
    Diverso è il caso se si parla di altri redditi.

    L’intero articolo della convenzione cita appunto

    “1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

    2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

    a. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e

    b. le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e

    c. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.”

    Gradirei chiarimenti su questo specifici caso:
    lavoratore dipendente residente in Italia che soggiorna più di 183 giorni in Svizzera e rientra in Italia solo il fine settimana dove vive la famiglia.

  • Michele scrive:

    Mi scuso per il mio precedente post ma dopo aver riletto e approfondito la materia mi sono reso conto della errata interpretazione da parte mia dell’art.15 delle Convenzione.
    La Vostra risposta è corretta.

  • emiliano scrive:

    Salve lavoro in svizzera e vorrei portare mia moglie e mia figlia mia moglie e Estone non siamo sposati conviviamo vorrei portarla in svizzera cosa mi consigliate di fare,sposarmi al comune e portarla in svizzera

  • infoinsubria scrive:

    @ emiliano: se lei ha almeno un permesso B ha il diritto di vivere in Svizzera con la famiglia: quindi sposandovi potete vivere in Svizzera. Se la sua partner è in grado di dimostrare di avere sufficienti mezzi di sussistenza, può chiedere comunque un permesso di soggiorno anche senza essere sposata. Eventualmente può garantire anche lei con il suo salario. In questo caso l’Ufficio della migrazione chiede un preavviso al comune, da cui dipende la concessione del permesso di soggiorno. Se la sua compagna ha un passaporto estone, può entrare in Svizzera come turista e rimanere tre mesi legalmente. Dopo tre mesi deve lasciare la Svizzera e può poi tornare per altri tre mesi.
    Queste sono le diverse possibilità indicate dall’Ufficio della migrazione di Bellinzona.

  • paola scrive:

    Buongiorno.
    Attualmente mio marito lavora in ticino e ha un permesso B e intende mantenerlo. Io e i bambini viviamo a Milano ma abbiamo la prospettiva di spostare la residenza a Como. in questo caso mio marito sarà soggetto alla doppia imposizione come oggi oppure essendo noi centro di interesse in un comune di frontiera potrà essere considerato per il fisco italiano alla stessa stregua di un frontaliere? grazie.

  • infoinsubria scrive:

    @ paola: se suo marito avesse un permesso G la cosa sarebbe chiara: come frontaliere è esentato dal dichiarare il reddito svizzero in Italia. Come detentore di un permesso B, non viene considerato frontaliere dal fisco svizzero, e quindi l’imposta alla fonte prelevata dal suo salario non entra nel calcolo dei ristorni. Di tutto questo però il fisco italiano non è automaticamente a conoscenza. Potrebbe però emergere nel poco probabile caso di un accertamento.

  • Anna Spinò scrive:

    un cittadino italiano che lavora in svizzera ma è anche titolare di una pensione di reversibilità in Italia, conviene che usufruisca del permesso G o di quello B? in tutti e due i casi deve dichiarare il cumulo dei redditi? grazie.

  • infoinsubria scrive:

    @ Anna Spinò: In linea di massima la pensione costituisce un reddito che va cumulato al salario. Nel caso del permesso G – frontaliere con imposizione alla fonte in Svizzera – ammesso che la pensione sia stata correttamente dichiarata nel formulario consegnato al datore di lavoro, la pensione influisce sul calcolo dell’aliquota per chi è impiegato a meno del 100%. La pensione va poi in ogni caso dichiarata in Italia.
    Nel caso del permesso B, il soggetto è residente in Svizzera e paga le tasse solo in Svizzera. La pensione viene cumulata al salario per il calcolo dell’aliquota dell’imposta alla fonte.
    Tenendo conto solo della pensione, conviene probabilmente il permesso B, visto che le aliquote svizzere sono inferiori a quelle italiane. Ma per valutare la convenienza delle diverse opzioni bisogna considerare anche altri fattori.

  • Alessandro scrive:

    Buongiorno, al momento io risiedo in Svizzera con un permesso B perchè lavoro qui, ma mia moglie e mia figlia vivono ancora in Italia dentro la fascia frontaliera dei 20 km. Mi può confermare che in questo caso non sono tenuto ad effettuare alcuna dichiarazione in Italia, visto che anche se fossi considerato residente in Italia sarei nella fascia frontaliera e quindi esentato dall’imposizione fiscale italiana? Grazie

  • infoinsubria scrive:

    @ Alessandro: con un permesso B lei non deve dichiarare niente in Italia, in quanto è tassato in Svizzera. E non dovrebbe dichiarare nulla neanche con il G, visto che sarebbe un frontaliere fiscale.

  • Paolo scrive:

    Buongiorno, c’è un’opportunità di lavoro in Svizzera che prevede il trasferimento della mia residenza, iscrizione all’AIRE, ecc.
    In Italia però rimangono moglie e figli a carico, una casa di proprietà, ecc. Devo fare comunque la doppia dichiarazione ? Le spese che normalmente si detraggono (sanitarie, mutuo) lo sono ancora (almeno per la parte di moglie e figli)? Moglie e figli devono comunque rimanere a mio carico. Grazie

  • infoinsubria scrive:

    @ Paolo: dal momento che prende il domicilio in Svizzera viene tassato alla fonte e per le spese è previsto una deduzione forfettaria. Avrà diritto agli assegni per i figli svizzeri. Quanto alla situazione rispetto al fisco italiano, c’è il problema del centro degli affetti, che con la presenza in Italia di moglie e figli potrebbe crearle dei problemi. Per fare le cose in regola dovrebbe probabilmente continuare a dichiarare in Italia, deducendo le tasse svizzere. Se non lo fa, documenti molto bene la sua presenza in Svizzera per più di 183 giorni all’anno. Consigliamo di chiedere consiglio a uno specialista.

  • Luca scrive:

    Buongiorno, mio figlio risiede in Italia (ben oltre i 20 km dalla fascia frontaliera) con me e lavora in Svizzera con permesso B. In Italia non percepisce alcun reddito. Nella mia dichiarazione dei redditi posso considerarlo fiscalmente a carico?

  • PAUL scrive:

    BUONGIORNO
    LAVORO IN SVIZZERA DA 7 ANNI E ABITO NELLA FASCIA DI CONFINE A MENO DI 20 KM,
    HO SENTITO CHE SE CONVIVO LE TASSE IN BUSTA PAGA DIMINUISCONO E’ VERO?
    GRAZIE

  • infoinsubria scrive:

    @ Paul: se convive in unione registrata l’aliquota dell’imposta alla fonte diminuisce. Può simulare la sua situazione con il calcolatore d’imposta: http://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/calcolatori-ipf/calcolatori/

  • Sara scrive:

    Buongiorno, sono frontaliera Italiana in possesso di un permesso G, quindi residente in Italia.Il mio compagno è Svizzero e abbiamo due splendidi bimbi. Vorrei passare dal permesso G al Permesso B, dimorante, ma i nostri bambini al momento vanno all’asilo in Italia, inoltre io sono proprietaria dell’immobile in cui viviamo.Volevo sapere cosa mi comporta prendere dimora in Svizzera lasciando i bimbi in Italia (facendo il ricongiungimento familiare in seguito, finite le scuole elementari)e cosa cambia come tassazione nei confronti del mio compagno e nei miei, avendo e lasciando in questo caso una proprietà all’estero.
    Ringrazio

  • infoinsubria scrive:

    @ Sara: se prende la dimora in Svizzera diventa una contribuente svizzera a tutti gli effetti. Con il permesso B comunque, fino a un reddito di Fr. 100′000 continua a venir tassata alla fonte. Dovrà assicurarsi presso una cassa malati svizzera. La proprietà continuerà a venir tassata in Italia. A partire dalle elementari i bambini saranno sottoposti all’obbligo scolastico in Svizzera. Bisognerà quindi chiedere all’autorità scolastica il permesso di frequentare le scuole in Italia. Non abbiamo capito dove lavora attualmente il suo compagno. Se anche lui è frontaliere, i cambiamenti saranno gli stessi come per lei. Unica differenza: prendendo il domicilio in Svizzera verrà sottoposto alla tassazione ordinaria: dovrà cioè compilare la dichiarazione delle imposte.

  • Anna scrive:

    Buongiorno,
    iscritta all’AIRE, permesso B, vivo e lavoro in Svizzera (con un reddito inferiore a 120′000 CHF). Mi sono sposata il 5 dicembre 2015. Non ho proprietà alcuna. Lui vive e lavora a Milano, dove possiede un appartamento (intestato solo a lui). Il mio datore di lavoro sostiene che da quest’anno sarò soggetta alla doppia imposizione. È vero?
    Grazie

  • infoinsubria scrive:

    @ Anna: rilegga l’articolo in testa ai commenti. Con il matrimonio il fisco italiano potrebbe concludere che ora il suo centro degli affetti si trova a Milano. Si tenga pronta a dimostrare che lei vive in Svizzera per la maggior parte dell’anno.

  • Mirella scrive:

    Buongiorno
    Risiedo in Liguria e lavoro in svizzera per meno di 183gg l’anno.
    In che modo devo pagare le imposte in ltalia Ho diritto alla franchigia fiscale ?

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