Lavorare all’aperto in inverno: le regole ci sono
Dopo i duri interventi dei sindacati sui cantieri nei quali in Ticino lavorano, all’aperto, centinaia di operai, nelle scorse ore anche il Governo ticinese ha richiamato al rispetto delle norme in vigore per proteggere la salute dei lavoratori esposti alle intemperie. Pause prolungate e abiti adatti sono le regole da rispettare.
In questi giorni di febbraio si sono registrate temperature di molto inferiori a 0° C, un fatto che comporta accresciuti rischi per la salute dei lavoratori impegnati a svolgere attività all’aperto. “L’esposizione al freddo può, a lungo termine, causare malattie croniche dell’apparato locomotorio (reumatismi), delle vie respiratorie (raffreddamenti), delle vie urinarie e del sistema nervoso periferico (ad esempio nervi o vasi sanguigni)”, evidenzia il Governo in una nota stampa.
Considerato come l’inverno non sia ancora terminato e che sicuramente anche nelle prossime settimane i lavoratori dell’edilizia saranno chiamati ad operare all’aperto, esposti a temperature rigide, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro sta svolgendo un’azione di informazione presso le imprese per richiamare al rispetto delle misure principali di prevenzione per la protezione dei lavoratori, come previsto dagli art. 21 e 27 dell’Ordinanza 3 concernente la Legge sul lavoro.
Ai lavoratori vanno concesse pause di durata sufficiente affinché possano riscaldarsi in un locale predisposto per questo scopo, così come prevede l’Ordinanza. Si devono inoltre fornire bevande calde. I datori di lavoro, inoltre, devono mettere a disposizione, in quantità sufficiente, abbigliamento adeguato che protegga dal freddo e da condizioni atmosferiche avverse.
Chi lavora a livello di freddo II (da +10° a -5°) deve indossare indumenti antifreddo (realizzati con materiali isolanti, in alcuni casi riscaldabili). In particolare, è necessario che gli indumenti in questione proteggano anche braccia e gambe. Altre parti del corpo sensibili, come testa e nuca nonché caviglie e piedi, devono essere protette con indumenti tessili rispettivamente con scarpe chiuse e suole termoisolanti. Nella misura del possibile, polsi e mani vanno protetti con guanti impermeabili e termoisolanti. Se del caso possono essere utilizzati mezzi guanti, in modo da lasciare scoperte le dita e consentirne così una sufficiente mobilità.
A partire dal livello di freddo III ( da -5° a -18°), a seconda dell’intensità dell’attività fisica, sono da mettere a disposizione particolari indumenti quali: abbigliamento polare, protezione termica per la testa, le mani e i piedi.
L’autorità cantonale ricorda che la tutela della salute dei lavoratori è un obbligo del datore di lavoro (art. 6 della Legge federale sul lavoro – LL) e che la mancata applicazione di misure di protezione può essere perseguita penalmente (art. 59 LL).
Altre informazioni sulle misure da adottare a prevenzione della salute dei lavoratori impegnati a svolgere attività all’aperto sono consultabili sul sito: www.ti.ch/ispettorato-lavoro
Com./Red.
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