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Frontalieri e indennità di disoccupazione

27 gennaio 2011 – 11:372 Commenti

Lavoravo in Ticino come frontaliera, ma ora sono stata licenziata. Cosa devo fare per ottenere l’indennità di disoccupazione?

I frontalieri non hanno la possibilità di far capo all’assicurazione disoccupazione svizzera, ma devono rivolgersi alle istituzioni del paese di residenza. Per ottenere l’indennita di disoccupazione i frontalieri devono quindi rivolgersi in Italia al fondo per la disoccupazione per i frontalieri gestito dall’INPS (Istituto nazionale previdenza sociale).

Fino a prima dell’entrata in vigore dei bilaterali, questo fondo era alimentato dal ristorno dei contributi per la disoccupazione prelevato in Svizzera dalla busta paga dei frontalieri. Ora non viene più alimentato, ma dispone ancora di un capitale di circa 380 milioni di euro. Per un anno, se si ha lavorato almeno per un anno durante i due anni precedenti il licenziamento) si ha diritto ad una indennità corrispondente al 50% dell’ultimo salario,

La procedura è la seguente:

Entro 10 giorni dal licenziamento bisogna iscriversi al Centro dell’impiego (ex Ufficio di collocamento) della vostra zona di domicilio.

Intanto fatevi compilare dal vostro ex datore di lavoro gli attestati sul rapporto lavorativo e sui periodi contributivi giallo e viola. Presentateli alla Cassa disoccupazione svizzera (quella del vostro sindacato), per ottenere il formulario E 301.

Con questo formulario (entro 30 giorni dall’iscrizione) presentate la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione all’INPS. Documenti necessari:

- modulo domanda di disoccupazione, da ritirare presso l’INPS o gli uffici dei patronati INCA/ITAL;
- modulo E301 (rilasciato dalla cassa di disoccupazione);
- certificato di Stato di Famiglia;
- certificato di residenza;
- copia del certificato AVS/AS;
- copia della carta d’identità;
- copia del Codice fiscale;
- copia del permesso di lavoro:
- moduli compilati dai datori di lavoro svizzeri;
- indicazione della destinazione di pagamento (cc postale o bancario):
- se coniugata/o >>> dati del coniuge e codice fiscale.

Anche per questa procedura è meglio farvi comunque consigliare da un sindacato.

Per maggiori informazioni vedete anche queste informazioni del sindacato UNIA.

 

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2 Commenti »

  • Lorenzo scrive:

    Vogliamo parlare del cambio applicato da Roma (sede INPS) sull’indennità dei frontalieri?
    Io sto ancora aspettando delle risposte del perché al sottoscritto (disoccupato frontaliere) viene fatto un cambio dello 0,62 a fronte di un cambio attuale di 0,77

  • emita scrive:

    L’Inps è tenuta ad applicare il tasso di cambio della tabella del ministero del tesoro, che viene stabilito all’inizio dell’anno e non cambia più. Bisogna anche considerare che il fondo a disposizione dell’Inps è stato costituito in anni in cui il franco era debole. Da due anni l’Inps non riceve più soldi dalla Svizzera.

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