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Frontalieri: meno tasse per tutti!

21 aprile 2010 – 13:428 Commenti

E’ scaduto il 31 marzo scorso il termine per chiedere il correttivo della propria imposizione alla fonte. Molti frontalieri avrebbero potuto dedurre alcune migliaia di franchi dal proprio reddito, ma probabilmente pochi ne hanno approfittato. Eppure, la sentenza del Tribunale federale svizzero del 26 gennaio 2010 stabilisce che le deduzioni forfettarie devono essere sostituite dalla completa deduzione dei costi di trasporto sostenuti dal lavoratore straniero per recarsi a lavorare in Svizzera.

Non è un pesce d’aprile in ritardo! Gli accordi bilaterali fra Svizzera e UE, entrati in vigore nel giugno del 2002, riconoscono ai lavoratori stranieri in Svizzera, – frontalieri o dimoranti che siano – la possibilità di dedurre dalle proprie imposte alla fonte, tutte le spese di trasporto, sostenute per spostarsi da casa al posto di lavoro. Insomma, si tratta dello stesso trattamento riconosciuto a tutti i contribuenti svizzeri. E questo, per una questione di equità che impedisce qualsiasi tipo di discriminazione fiscale.

In effetti, fin qui sembra che di questa parte dell’accordo se ne siano dimenticati un po’ tutti. C’è voluta, infatti, una lunga battaglia giuridica da parte di un frontaliere, che risiede in Alta Savoia e che lavora a Ginevra, a determinare il Tribunale federale elvetico a fare finalmente chiarezza.

Di fatto, il “forfait” che fino ad oggi le autorità fiscali dei vari Cantoni riconoscevano ai frontalieri, è scorretto. Ogni lavoratore, ha infatti il diritto a dedurre le effettive spese di trasporto sostenute per spostarsi dal proprio domicilio, al posto di lavoro. Facendo un esempio pratico: se un Cantone, fin qui, concedeva ai frontalieri una deduzione forfettaria di 1700 franchi l’anno per le spese di trasporto, con la decisione del TF, é costretto a riconoscere i chilometri effettivi. Ciò significa che per un percorso giornaliero di 50 chilometri, a 70 centesimi al chilometro (questo il costo riconosciuto), le spese deducibili ammontano a 8 mila franchi l’anno. (5500 €).

Per i lavoratori stranieri, questo significa un enorme guadagno, per i Cantoni invece, (Ticino compreso) si tratta di un’inattesa batosta con una diminuzione di gettito che rischia di essere pesantissima, nell’ordine di svariati milioni di franchi.

Le autorità fiscali dei cantoni interessati stanno ora cercando di valutare le conseguenze di questa decisione. La notizia della sentenza è arrivata troppo tardi per la dichiarazione 2008: il nuovo regime fiscale non è infatti retroattivo, se non per i casi pendenti. Inoltre ci sono ancora dei ricorsi in sospeso su altri tipi di deduzione. Se la sentenza dovesse venir confermata senza correttivi, le autorità fiscali cantonali potrebbero rivedere il sistema stesso dell’imposta alla fonte. Nell’ambito della Conferenza fiscale svizzera sono in discussione diverse alternative. Una di queste potrebbe essere quella di introdurre anche per i frontalieri una dichiarazione delle imposte come per i domiciliati, con conseguenze che potrebbero tornare a rendere meno favorevole la situazione fiscale dei frontalieri.

Red.

 

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8 Commenti »

  • donato scrive:

    ma non ho capito, adesso si puo chiedere la deduzione delle spese di
    tragitto o ancora no??????????????’

  • redazione scrive:

    La richiesta di verifica della propria imposizione alla fonte è da inoltrare alle autorità cantonali a Bellinzona entro il 31.3. 2011. La questione -tecnicamente- non è ancora completamente chiarita anche se la sentenza del Tribunale federale è vecchia di quasi un anno. Per cui non perda i termini per usufruire dei suoi diritti. Cordialmente

  • [...] cantonali si adeguano così alla sentenza del Tribunale federale svizzero, che lo scorso anno ha stabilito che le persone tassate alla fonte, come per esempio i frontalieri, hanno diritto alla possibilità di chiedere, al posto di una deduzione forfettaria delle spese, la [...]

  • giuseppe scrive:

    buon giorno, volevo chiedere un’informazione in merito alla doppia tassazione: abito in provincia di milano e lavoro in svizzera presso un’impresa edile con sede a lugano(assunzione) presso il magazino che si trova a bedano vicino taverne,ho appunto scoperto leggendo su internet che sono sogetto alla doppia imposizione, ho fatto fare dei preventivi e…………. c’é da mettersi le mani ai capelli. ora Vi chiedo cortesemente se c’è una via d’uscita come( ma no per non pagare ma per pagare il giusto e il ragionevole)fare a ricchiedere questi rimborsi, o è una cosa automatica? anche per i pasti e se c’è dell’altro vorrei essere informato. momentaneamente Vi ringrazio e Vi auguro buon lavoro

  • infoinsubria scrive:

    @ giuseppe: Come frontalieri, dal fisco svizzero si è tassati alla fonte, cioè dal salario che si riceve sono già state dedotte le tasse. Per le spese c’è una somma fissa uguale per tutti (forfait). Se si vuole chiedere la deduzione delle spese effettive (auto, pasti, ecc.) bisogna bisogna inoltrare una richiesta di rettifica con il formulario di cui parliamo nell’articolo qui di seguito: http://www.infoinsubria.com/2011/03/frontalieri-pubblicato-il-formulario-per-la-deduzione-delle-spese-effettive/ . Conviene però farsi aiutare da qualcuno. I sindacati Unia e Ocst hanno degli uffici di consulenza. Per chiedere la rettifica c’è tempo fino alla fine di marzo.
    Poi come frontalieri fuori zona va fatta una dichiarazione anche in Italia. Dalle tasse italiane si potrà detrarre le tasse pagate in Svizzera. In Italia per la dichiarazione conviene rivolgersi ai Caaf.

  • Mario-Enrico scrive:

    22/6/2011
    vorrei avere un chiarimeno, in quanto al caf cisl ho avuto risposte tra loro di parere opposto, finchè un funzionario ha preso la decisione a me sfavorevole.
    §Lavorando a Zurigo come dipendente con permesso di frontaliere tipo “G”, ma residente in Varese, devo dichiarare i redditi e pagare la differenza tra le imposte Italiane e Svizzera; la mia domanda è: posso usufruire della deduzione di 8000€ come previsto da un parere della Agenzia delle Entrate:

    “Per quanto riguarda la tassazione del reddito in Italia, si ricorda che l’art. 2, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’articolo 1, comma 398 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che per gli anni a partire dal 2003 e fino al 2007 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro (chiarimenti in merito a tale disposizione sono stati resi dall’amministrazione finanziaria con circolare 15 gennaio 2003, n. 2).
    Una norma di analogo contenuto è stata, infine, introdotta per gli anni 2008, 2009 e 2010, dall’articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”
    Grazie

  • massimo scrive:

    Buongiorno,
    sono un frontaliere con permesso g e abito a Milano,volevo sapere come mi devo comportare con la dichiarazione dei redditti visto che sono in possesso di una casa con mia moglie grazie

  • infoinsubria scrive:

    Buongiorno,
    il salario va dichiarato nel modello Unico secondo le modalità che abbiamo descritto qui: http://www.infoinsubria.com/2012/03/salario-svizzero-da-inserire-nel-modello-unico/. La casa entra nel quadro B, poi a seconda che si tratti di prima casa o meno, c’è il diritto a una detrazione.
    Cordiali saluti.

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